LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 28
 (Fusioni di Comuni)
1.La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.
2.In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3.Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.