1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);
g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla
legge regionale 15/2001), della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della
legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.