Art. 31
(Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)
2.
I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:
a) planimetrie del riassetto delle proprietà in scala 1: 2000;
b) progetto del riassetto dell'eventuale nuova viabilità.
3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.
5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono i progetti preliminari per l'esame alla conferenza di servizi, di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.