Art. 14
(Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità)
1. Gli atti di programmazione di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), evidenziano gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all'attività di ricerca.
3. Permangono in capo agli Istituti i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro novanta giorni dall'insediamento, il direttore generale redige un atto ricognitivo dei beni nonché delle attività e passività in essere alla data di cui al comma 3. Le risultanze dell'atto ricognitivo costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale degli Istituti.
5. Per le attività di cui alla presente legge gli Istituti sono finanziati in applicazione delle relative disposizioni nazionali e regionali nonché delle previsioni contenute nell'eventuale atto di intesa di cui all'articolo 11.
6. Gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali.
7. La Regione definisce apposite direttive per la separata contabilizzazione dell'attività di ricerca nonché le eventuali altre attività e funzioni di cui si ritengano utili separate e specifiche informazioni.