1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 3, della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l'assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all'
articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell'
articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo
articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall'Allegato A riferito all'
articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002 per l'inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.