LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Capo I
 Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 52/1980)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>;
b) alla lettera b) le parole <<due unità>> sono sostituite dalle parole <<tre unità>>; le parole <<tre unità>> sono sostituite dalle parole <<quattro unità>> e dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>.
Art. 2
 (Interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), il comando di personale presso l'Amministrazione regionale previsto dal citato articolo può essere disposto anche nei confronti di personale proveniente da enti pubblici economici il cui ordinamento sia di competenza regionale.
Art. 3
 (Modifiche alla legge regionale 53/1981)
1. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il sesto comma dell'articolo 110 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.>>;

b)
il numero 1) del primo comma dell'articolo 155 è sostituito dal seguente:
<<1) dal Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi o da un suo delegato, che lo presiede;>>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 40, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
Art. 5
 (Modifiche alle legge regionale 18/1996)
1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dell'articolo 10, dopo le parole <<o privati>> sono aggiunte le parole <<; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno>>;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
7Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
8Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 20/2002)
1. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le parole <<; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>>;
b)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett. b) dalla medesima L.R. 18/2016.
Art. 8
1. In via di interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002 n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), per <<personale inquadrato nel ruolo unico regionale>> si intende il personale a qualsiasi titolo inserito nel ruolo medesimo.
Art. 9
 (Modifica alla legge regionale 34/2002)
1.
Dopo il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2002, è inserito il seguente:
<<14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi di iscrizione al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 relativo all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP.>>.

Art. 10
 (Inquadramento di personale)
1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l'assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall'Allegato A riferito all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002 per l'inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.
2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.
Art. 11
 (Organizzazione del lavoro)
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e in applicazione dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto non si applicano al personale regionale la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non può essere predeterminata o predeterminabile. In tal senso, in attesa della definizione, in sede contrattuale, di una disciplina in materia, ai fini della individuazione del personale cui non si applicano le succitate disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche con riferimento ai limiti orari, le disposizioni di cui all'articolo 79, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 114, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 53/1981; all'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 198, comma 10, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale 52/1980.
Art. 12
 (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici)
1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, già in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
2. Detto nuovo trattamento economico opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della IX legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'articolo 4 della legge regionale 52/1980.