LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 2005, n. 6

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/2005
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. All'articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole <<fino al 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle parole <<fino al 31 dicembre 2005>>.
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2003.
8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole <<è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005>>.

9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2004.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
3Comma 5 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.