LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 44
 (Fondo per gli incentivi alle imprese)
1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 67, L. R. 30/2007
2Comma 3 sostituito da art. 5, comma 68, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
5Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.