LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 36
 (Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)
1.
Dopo l'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 44 bis
 (Interventi urbanistici ed edilizi)
1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:
a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.>>.