LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 34
 (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
b) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
d) l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
e) l'esercizio dell'attività di autoriparazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
g) l'esercizio di nuovi panifici, nonché il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti, in luogo della licenza prevista dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione); le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1002/1956 non si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia;
h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).
2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.
3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.