LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 31
1.
L'articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.>>.