LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 12 ter
 (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(9)
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. 
( ABROGATO )
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
12 bis. 
( ABROGATO )
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte delle Commissione europea.
14. 
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009
3Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009
4Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009
5Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
6Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
7Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010
8Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
9Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
10Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
11Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
12Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
13Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
14Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
15Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
16Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
17Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
18Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
19Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
20Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012