LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 27
 (Esenzioni ICI)
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.