LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Articolo 7
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al Titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione <<Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura>>, con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione <<Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi>>.