LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 6 bis
 (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
6.  
( ABROGATO )
(3)
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
7 bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015
3Comma 6 abrogato da art. 1, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015
4Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 9, lettera c), L. R. 33/2015
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2016