Articolo 4
(Sanzioni)
01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
1 bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.
1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.
1 quater.
Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres
(Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'
articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31
(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:
a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;
b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;
c) alle modalità di impiego degli attrezzi;
d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2Comma 01 aggiunto da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 1 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 1 quater aggiunto da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6Parole soppresse al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017