Art. 02
(Compiti e funzioni della Regione)
1.
La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;
b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;
c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;
d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) non riservati allo Stato;
f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.
2.
Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;
e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;
e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;
f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
2Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 134, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, L. R. 30/2015
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, L. R. 28/2017