LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30

Norme in materia di piano territoriale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2005
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 11
 (Società di Trasformazione Urbana Regionale)
1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, è autorizzata a promuovere e costituire Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del Comune alla STUR è condizione affinché la stessa operi nel Comune medesimo.
2. La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati è subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualità di socio ove conferiscano i relativi beni.
3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le società controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
4. La STUR è costituita in forma di società per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
6. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), se e in quanto non in contrasto con la presente disciplina.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche alla società di cui all'articolo 4, comma 121, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche.
8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.