1.
Non sono soggette alle disposizioni in materia di orari:
a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
c) le attività di somministrazione negli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi, delle ONLUS e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole.