Art. 7
(Requisiti professionali)
1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
2.
L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del
decreto legislativo 59/2010
.
3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
6Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
7Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
8Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
9Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016