1.
Non è necessaria la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, per:
a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.