Art. 50
(Determinazione delle aree relative alle fiere)
1.
Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'
articolo 28 del decreto legislativo 114/1998
.
2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a).
3. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.
Note:
1Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007
2Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008
3Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019