LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 42
 (Esercizio dell'attività)
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;
3) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;
4) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
2 bis. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.
3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
3Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
4Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 4/2016
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2016
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2019
9Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
11Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
12Parole soppresse al comma 3 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023