Art. 21
(Spacci interni)
1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
2. L'attivazione dell'esercizio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, nella quale devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativamente ai locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
3. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.
4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016