Art. 20
(Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.
3.
I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5.
Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:
a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;
b) modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;
c) criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;
d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;
e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;
f) modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022