LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 105
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;
e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
7Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016
8Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016
9Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016
10Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023