Art. 103
(Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.
2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011
3Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011