Art. 29
(Distretto dell'innovazione)
1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.
2.
Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:
a) elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;
b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;
c) capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.
2 bis. La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento, anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 22/2010
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 21, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 7, comma 43 bis, L. R. 22/2010