LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 24
 (Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)
1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:
a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
b)   ( ABROGATA )
c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 12/2006
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.