LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 19
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)
1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;
b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.
2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.
3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:
a) nel settore della viabilità e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali;
b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.
(1)
4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007
3Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007