LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 10
 (Progetti di elevato impatto sistemico)
1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.