LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 6
 (Sanatoria in materia di unità produttive)
1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 63/1977, qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'interessato, avendo ultimati i lavori assistiti da contributo nei termini utili, abbia ripreso una delle attività produttive in essere al 6 maggio 1976 ed abbia successivamente ceduto la medesima attività ad altra impresa, in difetto delle dispense e autorizzazioni prescritte dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977.