LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 17
1.
L'articolo 105 della legge regionale 37/1993, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 9/1994, è sostituito dal seguente:
<<Art. 105
 (Spese per occupazione e acquisizione aree)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 105 della legge regionale 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea e all'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 33/1976>>.