LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 16
 (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 60 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l'incremento ivi previsto deve intendersi riferito all'importo di progetto ammesso a contributo.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all'articolo 6, comma 60, della legge regionale 3/2002, come interpretato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 30 della legge regionale 30/1977, sono riconosciuti sulla differenza tra l'importo di progetto ammesso a contributo ed il contributo in conto capitale concesso.