LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 15
 (Interventi risarcitori)
1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, anche in difetto della conferma ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), sono fatte salve a tutti gli effetti, nei casi in cui l'impresa esecutrice dei lavori, avendo cessato l'attività con dipendenti prima della presentazione della domanda, sia stata dichiarata fallita entro il 30 giugno 1994.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:
UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;
UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.