LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 12
 (Adeguamento antisismico. Riammissioni)
1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998, ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 61 e 65, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 secondo l'ordine di priorità previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 170, comma 1, L. R. 26/2012