LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 (Prelazione in ambiti unitari)
1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), sulle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in Comune di Venzone, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977.