Art. 4
(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)
1.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:
b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;
c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;
d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 23/2007
2Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 16/2008
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 18, L. R. 14/2012
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 6/2021
5Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 104, comma 1, L. R. 3/2024