LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3
 (Attività autorizzatoria)
1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia alle imprese che hanno nel relativo territorio la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7.