LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 12
 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:
a) l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro e l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria autorizzazione per un anno, a decorrere dalla data di irrogazione della sanzione stessa;
b) l'esercizio del servizio di noleggio con autobus nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, senza l'esposizione del contrassegno, nonché in carenza di presentazione delle dichiarazioni volte all'accertamento periodico dei requisiti che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro;
c) la mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro;
d) l'inosservanza del livello di qualità del servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro.