LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 11), dello Statuto speciale e in conformità ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
2. Con la finalità di garantire la qualità del servizio reso all'utenza, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare:
a) ripartisce tra la Regione e le Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
b) determina modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa determinando la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;
d) disciplina l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ne disciplina la relativa gestione.