LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 4
 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:
a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;
b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;
c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;
d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.
3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 23/2007
2Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 16/2008
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 18, L. R. 14/2012
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 6/2021