<<Art. 5
(Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.