LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 (Certificazioni sanitarie)
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituto da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.