1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.