LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 14
 (Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attività svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.
4. Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.