Art. 8
(Partecipazione al costo dei servizi)
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.
3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.
Note:
1Modificata l'interpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006
2Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 21, L. R. 8/2024