Art. 29
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'
articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015