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Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 21
 (Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.
4. La destinazione d'uso residenziale e residenziale agricolo dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021