Art. 21
(Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.
4. La destinazione d'uso residenziale e residenziale agricolo dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021