Art. 15 ter
(Fondo per il contenimento rette)
1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.
2.
Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3 ter.
In deroga all'
articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
3Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
4Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020