1.
I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010